STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
E’ costituita un’Associazione denominata “SPORT CLUB NUOVA CASALE Associazione Sportiva Dilettantistica”, siglabile “SPORT CLUB NUOVA CASALE A.S.D.”

Art. 2
1. L’Associazione è apolitica e apartitica, non ha finalità di lucro e persegue i seguenti scopi:
a. Promuovere la formazione sociale dei cittadini e lavoratori mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero;
b. Attuare i servizi associativi della ricreazione educativa;
c. Promuovere ed attuare le iniziative dirette a sviluppare le capacità morali, intellettuali, fisiche produttive, sportive, culturali, artistiche, turistiche e simili;
d. Favorire lo svolgersi delle attività post-lavorative in un ambiente di sereno incontro dei Soci per reciproci scambi di idee e conoscenze.
2. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3
L’Associazione ha sede in Casale Monferrato via Marzabotto n. 44.

I SOCI

Art. 4
1. Sono Soci dell’Associazione tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno farne richiesta compilando apposito modulo.
3. La validità di Socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
4. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, comunque nell’anno di compimento del tredicesimo anno di vita, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà.

Art. 5
1. I Soci sono suddivisi nelle seguenti qualifiche: Ordinari, Familiari, Minori, Benemeriti.
Soci Ordinari: I Soci Ordinari sono i Soci di pieno diritto, regolarmente iscritti a norma del vigente Statuto
Soci Familiari: sono Soci Familiari coloro che risultano coniugati con i Soci Ordinari, o che si trovano nella condizione, certificata anagraficamente, di convivenza “more uxorio” con il Socio Ordinario. Il Socio Familiare perde la sua qualifica se cessa il rapporto coniugale o l’interruzione della convivenza. Il Socio Familiare potrà richiedere di essere inserito nella qualifica di Socio Ordinario versando il 50% della quota di ammissione quantificata per l’anno del verificarsi dell’evento modificativo; in caso avverso decadrà da Socio dell’Associazione.
Soci Minori: sono Soci Minori, i figli conviventi dei Soci Ordinari e Soci Familiari. Nell’anno di compimento del sesto anno di età, per mantenerne tale qualifica, chi ne esercita la patria potestà dovrà versare la quota di ammissione quantificata per l’anno del verificarsi dell’evento modificativo ridotta al 35%. Al raggiungimento della maggiore età, il Socio Minore perderà tale qualifica ed acquisirà la qualifica di Socio Ordinario.
Soci Benemeriti: sono soci nominati “motu proprio” dal Consiglio Direttivo a titolo di riconoscimento dell’attività svolta a favore dell’Associazione e sono esentati dal pagamento delle quote annuali.
2. In caso di domanda di ammissione di un intero nucleo familiare, anche considerato tale la condizione, certificata anagraficamente, di convivenza “more uxorio”, la qualifica di Socio Ordinario sarà assunta dal coniuge o convivente come indicato dai richiedenti e cosi pure da eventuali figli maggiorenni, mentre la qualifica di Socio Familiare sarà attribuita all’altro coniuge o convivente e la qualifica di Socio Minore sarà attribuita ai figli non maggiorenni. Le quote di ammissione sono così quantificate: quota intera per il Socio Ordinario che ha fatto richiesta di adesione, quota ridotta al 35% per il Socio Familiare coniuge o convivente ed agli eventuali figli maggiorenni, mentre per i Soci Minori varrà quanto previsto dal comma 1.

Art. 6
1. La quota di ammissione a fondo perduto da corrispondersi da parte dei Soci, è stabilita dal Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione all’Assemblea.
2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione.
3. La quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del preventivo economico e finanziario annuale. Deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno. Nei confronti dei Soci morosi verrà applicata una penale nella misura stabilita, a discrezione, dal Consiglio Direttivo

Art. 7
1. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età, indipendentemente dalla propria qualifica ma in regola con il pagamento della quota sociale annuale, il diritto di voto in tutte le Assemblee.

Art. 8
1. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione del Socio alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 9
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Soci sono tenuti ad informare l’Associazione dell’eventuale mutamento di indirizzo e le eventuali variazioni del nucleo familiare; in difetto saranno ritenute valide le comunicazioni fatte ai Soci all’indirizzo risultante negli atti della società.
Entro lo stesso termine del 31 ottobre di ogni anno, i Soci che intendono rassegnare le dimissioni devono darne comunicazione alla Segreteria dell’Associazione a mezzo raccomandata; in difetto, saranno tenuti al pagamento della quota sociale anche per l’anno successivo.
2. Le variazioni conseguenti a matrimonio, alla separazione avente valore legale, alla cessazione della convivenza “more uxorio”, al compimento della maggiore età, hanno effetto immediato.
3. Il pagamento della quota può essere ridotto per periodi annuali a seguito di autorizzazione del Consiglio Direttivo qualora il Socio, per validi, evidenti e documentati motivi, sia impossibilitato a frequentare l’Associazione.
4. Nel caso in cui il Socio ometta per un anno di versare la quota associativa annuale, verrà considerato a tutti gli effetti dimissionario e perderà il diritto di Socio.

Art. 10
1. Al Socio che viene meno ai doveri dell’educazione, della moralità o alle norme dettate dai Regolamenti Interni, saranno applicate sanzioni, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, ai sensi dell’art. 11 del presente Statuto.

Art. 11
1. I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci dell’Associazione sono: la deplorazione, la sospensione, l’ammenda pecuniaria, l’espulsione.
2. Detti provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo, previa audizione dell’interessato.
3. Avverso i provvedimenti di sospensione e di espulsione il Socio può rivolgere reclamo scritto al Collegio dei Probiviri con le modalità previste dall’Art. 25 del presente Statuto.

Art. 12
1. I Soci che esercitano l’attività agonistica sono vincolati per tutta la stagione sportiva in corso al momento della loro ammissione nelle squadre dell’Associazione.
2. L’impegno si intende tacitamente rinnovato per l’anno successivo se non vengono inviate le dimissioni mediante lettera raccomandata entro il 31 ottobre.
3. La loro particolare qualifica sarà disciplinata dal Regolamento Interno dell’Associazione.

Art. 13
1. La Società è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei Soci e dei loro invitati per qualsiasi incidente od infortunio dovesse verificarsi all’interno dell’area sociale, compreso l’uso delle attrezzature sociali.
2. Per danni causati dai Soci o dai loro invitati, il Consiglio Direttivo è autorizzato a rivalersi per una somma pari al costo delle riparazioni o sostituzioni occorse.

Art. 14
1. Nell’area sociale è vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, persegua scopi di propaganda politica, partitica o sindacale.

Art. 15
1. L’iscrizione all’Associazione implica per i Soci l’accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti interni.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 16
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Probiviri

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 17
1. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte all’anno, nel mese di Novembre per l’approvazione del preventivo economico e finanziario relativo all’esercizio successivo ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all’esercizio precedente e comunque non oltre centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano, ed inoltre:
a. provvede alla nomina, tra i propri Soci, del Consiglio Direttivo;
b. provvede alla nomina del Collegio dei Revisori;
c. provvede alla nomina del Collegio dei Probiviri;
d. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
e. delibera sulle modifiche del presente Statuto;
f. approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
g. delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge;
h.delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
2. L’Assemblea dei Soci si raduna inoltre tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando almeno il 10% dei soci maggiorenni ne faccia richiesta per iscritto al Presidente; in tale ultimo caso il Presidente dovrà provvedere a convocare l’Assemblea entro venti giorni.

Art. 18
1. L’Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione se siano presenti i due terzi dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.
2. La seconda convocazione può avere luogo lo stesso giorno della prima.
3. La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante comunicazione ai Soci ed ad ogni membro degli organismi che reggono l’Associazione e dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
4. Tale comunicazione potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
a. mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’adunanza;
b. mediante pubblicazione su un periodico locale almeno 15 giorni prima dell’adunanza;
c. mediante quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni nel rispetto del termine minimo di 10 giorni che precedono l’adunanza.
5. Le determinazioni dell’Assemblea dei Soci, assunte a maggioranza dei presenti, sono valide e vincolano tutti i Soci, anche assenti, purchè siano intervenuti in prima convocazione i due terzi dei Soci mentre in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
6. I verbali assembleari sono conservati presso la Segreteria dell’Associazione e sono liberamente consultabili da tutti i Soci.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di sette e non oltre gli undici membri, come verrà determinato dall’Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, con riferimento, in ogni caso, al ciclo olimpico, ed i suoi membri possono essere rieletti.
La carica di Consigliere è gratuita.
2. Le elezioni si svolgeranno nei modi previsti dal Regolamento Elettorale e nei termini che saranno fissati dal Consiglio Direttivo.
3. Possono partecipare alle elezioni solo i Soci maggiorenni che risultano in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
4. Nel caso in cui per dimissioni o per altra causa vengano a mancare uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea dei Soci, la quale provvederà alla loro ratifica, nel caso in cui tale ratifica non dovesse avvenire, sarà l’Assemblea stessa a provvedere all’elezione dei nuovi Consiglieri. Qualora per qualsiasi motivo il numero di Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo si considererà decaduto e dovrà essere rinnovato tramite nuove elezioni.
5. Il Consiglio Direttivo, dopo accettazione formale del mandato da parte di tutti i Consiglieri:
a. Elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
b. Accetta o meno, a suo insindacabile giudizio, come nuovi Soci coloro che ne facciano regolare domanda;
c. Stabilisce il programma delle attività sociali conformemente agli scopi che persegue l’Associazione;
d. Designa i collaboratori tecnici proposti alle attività sociali;

Art. 20
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri.
7. Esso delibera validamente con l’intervento di metà più uno dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono affidate al Vice Presidente o ad altro Consigliere. Nelle decisioni del Consiglio Direttivo, a parità di voto dei presenti, è determinante il voto di chi presiede.
8. Nel caso in cui per dimissioni o per altra causa vengano a mancare il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, esso si intende decaduto ed entro venti giorni deve dovrà essere convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21
1. Il Consiglio Direttivo predispone, in collaborazione con il Tesoriere, lo schema del rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo dell’Associazione che il Presidente, previo esame, sottopone all’approvazione da parte dell’Assemblea e del Collegio dei Revisori.
2. I rendiconti economici e finanziari approvati delle Assemblee dei Soci sono conservati presso la Segreteria dell’Associazione e sono liberamente consultabili da tutti i Soci.
3. Il Segretario conserva aggiornato il libro dei verbali dei soci ed i libri e documenti contabili, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell’Associazione.

Art. 22
1. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che sono effettuate soltanto a mezzo dei regolari ordinativi finanziari a firma disgiunta del Presidente o del Tesoriere stesso.

IL PRESIDENTE

Art. 23
1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
2. Spetta al Presidente affidare ai Consiglieri, con specifico mandato, gli incarichi amministrativi e tecnici nonché delegare alla firma uno o più Consiglieri disgiuntamente o congiuntamente; la delega e gli incarichi sono revocabili.
3. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, purché soci.
4. Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e ne segue le deliberazioni.
5. E’ responsabile dell’attuazione e lo sviluppo delle attività sociali e dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell’Associazione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 24
1. Il Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio, delibera con la presenza di oltre la metà dei suoi membri, a maggioranza dei presenti, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall’Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina il bilancio e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall’Associazione a titolo di cauzione.
2. I Revisori durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo, del quale si applicano le modalità per la sostituzione dei membri.
3. Al Collegio dei Revisori spettano i poteri previsti dalla legge per i sindaci delle società.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25
1. I membri del Collegio dei Probiviri dovranno essere scelti tra i Soci che abbiano ricoperto particolari esperienze organizzativi e gestionali nell’ambito associazionistico, sociale ed amministrativo con chiari riferimenti di benemerenza.
2. La durata in carica del Collegio dei Probiviri seguirà la stessa cadenza degli altri organi statutari.
3. Al Collegio dei Probiviri spetta la mediazione tra Consiglio Direttivo e Soci, circa controversie sull’interpretazione dello Statuto Sociale, con particolare riferimento agli articoli 10 ed 11 (provvedimenti disciplinari), e dei vigenti Regolamenti Interni.
4. I provvedimenti disciplinari sono decisi in prima istanza dal Consiglio Direttivo, udite e valutate le ragioni oralmente esposte dal Socio interessato; nei casi gravi ed urgenti il Consiglio Direttivo può assumere un provvedimento disciplinare in via provvisoria, fissando un termine al Socio per esporre le proprie ragioni, per poi provvedere successivamente in via definitiva.
5. Avverso la decisione presa dal Consiglio Direttivo, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri, il quale Collegio, sentito lo stesso Socio che ne abbia fatto richiesta o persona da lui delegata e sentito un rappresentante del Consiglio Direttivo, decide a maggioranza sul provvedimento giudicato.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto entro giorni tre dalla comunicazione al Socio da parte del Consiglio Direttivo della decisione presa; il ricorso non sospende comunque i provvedimenti intrapresi dal Consiglio Direttivo.
7. I provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Direttivo sono comunicati al Socio mediante lettera raccomandata A.R..

IL PATRIMONIO

Art. 26
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a. quote annuali di associazione;
b. proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi;
c. contributi di Enti pubblici;
d. contributi volontari di privati;
e. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
f. avanzi netti di gestione.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 27
1. L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea.
3. La responsabilità della gestione dell’Associazione è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo.

AVANZI DI GESTIONE

Art. 28
1. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. In fase di approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell’esercizio successivo per far fronte a spese di investimento di gestione, nello spirito di cui al comma precedente.
3. All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

SCIOGLIMENTO

Art. 29
1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative che perseguono finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
2. In tale ipotesi l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori che agiscono ai fini del presente articolo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 30
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che sarà oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo tale nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’Associazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31
1. L’attività dell’Associazione è disciplinata da Regolamenti Interni predisposti ed approvato dal Consiglio Direttivo
2. Esso avrà valore ed efficacia se compatibile con il presente Statuto.

Art. 32
L’Associazione, oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge, dovrà tenere i seguenti libri e registri:
a. libro verbali delle Assemblee;
b. libro verbali del Consiglio Direttivo;
c. libro dei Soci;
d. libro dei Revisori.

Art. 33
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile.


Approvato con Assemblea Ordinaria del 13.09.2013
Registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Casale Monferrato
in data 17.09.2013 al n. 2054 Serie 3